Tra le novità di maggior rilievo inserite nel Decreto Agosto si segnalano:
- PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE
I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID 19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, o di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga per 9 settimane, incrementabili di ulteriori 9, fino a una durata massima complessiva di 18 settimane, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Le ulteriori 9 settimane, rispetto alle prime 9 previste, sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, decorso il periodo autorizzato. - ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER LE IMPRESE CHE NON RICHIEDONO TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE
Per le imprese, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale (ai sensi del Decreto Agosto) e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale (ai sensi del “Cura Italia”) è riconosciuto l’esonero dai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi INAIL). L’esonero spetta per un periodo pari a 4 mesi fruibili entro il 31/12/2020 entro i limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile.
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