Il DECRETO RILANCIO dispone che il contributo a fondo perduto spetta anche in assenza del requisito del previsto calo di fatturato, ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19, cioè alla data del 31/1/2019.
In sostanza, alle imprese che hanno sede o domicilio fiscale in uno dei comuni sotto indicati, a far data dal 3 novembre 2019, spetta il contributo a fondo perduto in esame, a prescindere dalla condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Comuni interessati:
Abbadia San Salvatore, Asciano, Buonconvento, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Chiusi, Chiusdino, Montalcino, Montepulciano, Monteriggioni, Piancastagnaio, Pienza, Poggibonsi, Radicofani, Radicondoli, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, San Gimignano, Siena, Sinalunga, Sovicille, Torrita di Siena, Trequanda.
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