Una significativa novità introdotta nel Decreto Agosto è data dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato.
Nel dettaglio si specifica che FINO AL 31 DICEMBRE 2020, ai datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono LAVORATORI SUBORDINATI A TEMPO INDETERMINATO è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e i contributi INAIL).
L’agevolazione si applica:
- per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione;
- nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
L’ESONERO È RICONOSCIUTO ANCHE NEI CASI DI TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI UN PRECEDENTE CONTRATTO A TERMINE – sempre successiva alla data di entrata in vigore del DL in esame – ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
SONO ESCLUSI DALL’ESONERO:
- le assunzioni con contratto di apprendistato e con contratto di lavoro domestico;
- i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
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