La Conferenza unificata ha dato il via libera all’accordo per l’adozione del modulo per la Cila, la comunicazione asseverata di inizio attività per il Superbonus 110%. Lo consideriamo un passo in avanti sul percorso della semplificazione della misura. Il Ministero della funzione pubblica evidenzia che il modulo per la Cila-superbonus contiene solo le informazioni essenziali. Devono essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento che ha legittimato l’immobile (come la data di rilascio), ma per gli edifici la cui costruzione è stata completata prima del 1° settembre 1967 è sufficiente una dichiarazione. Non è più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente complessa e onerosa, ma è sufficiente la dichiarazione del progettista di conformità dell’intervento da realizzare.
La Cila e le semplificazioni sul Superbonus
Il modulo per la Cila fa seguito ad alcuni miglioramenti del Superbonus 110% introdotti con il decreto semplificazioni. Semplificazioni che avevamo proposto anche in termini di precisazioni e chiarimenti. In particolare un primo chiarimento interessa l’installazione del cappotto termico e del cordolo sismico: è stabilito infatti che gli stessi non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime previste dalle norme attualmente in vigore.
I vizi di forma
Inoltre l’eventuale decadenza del beneficio in relazione a violazioni meramente formali emerse da controlli ex post non inficia tutto il Superbonus: pesa limitatamente all’irregolarità riscontrata alla parte contestata e non sul complesso dell’agevolazione. E’ stata introdotta una norma che sposta da 18 a 30 mesi i termini per il cambio di residenza qualora l’immobile sia sottoposto ad interventi agevolati legati al super bonus 110%.
La Confederazione considera strategico il Superbonus 110% quale strumento per l’efficienza energetica e stimolo economico. Per questo ritiene fondamentale l’estensione dell’incentivo almeno a tutto il 2023.