Green Pass nei luoghi di lavoro

Green Pass nei luoghi di lavoro

Il Decreto Legge n. 127, del 21/09/2021 stabilisce che, per poter accedere ai luoghi di lavoro, tutti i lavoratori devono possedere ed esibire la certificazione verde Covid-19 (cosiddetto Green Pass).

Di seguito riportiamo i punti fondamentali del provvedimento:

CERTIFICAZIONE VERDE- Green Pass
Il Green Pass è una certificazione digitale e stampabile (cartacea), che contiene un codice a barre (QR Code) e un sigillo elettronico qualificato. In Italia viene emessa soltanto attraverso la piattaforma nazionale del Ministero della Salute e viene rilasciato, con diversa durata di validità , per una delle seguenti condizioni:

➢ avvenuta vaccinazione, validità 12 mesi dal completamento del ciclo vaccinale;

➢ esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare , validità 48 ore dal prelievo;

➢ guarigione dall’infezione, validità 6 mesi dalla data di guarigione;

La verifica dell’autenticità e validità del Green Pass può avvenire solo attraverso l’APP nazionale VerificaC19.

OBBLIGO DEL GREEN PASS IN AMBITO LAVORATIVO PRIVATO
• Durata dell’obbligo
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutti coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato, per poter accedere ai luoghi di lavoro, sono tenuti a possedere e a esibire, su richiesta, il Green Pass.

• A chi si applica
L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass riguarda tutti lavoratori che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
Pertanto, sono destinatari dell’obbligo tutti i lavoratori del settore privato qualsiasi sia la loro tipologia contrattuale quindi anche lavoratori autonomi, soci lavoratori di società, dipendenti, lavoratori interinali, tirocini, lavoratori domestici etc.

• Soggetti esclusi
Sono esclusi dai soggetti obbligati al possesso del Green Pass i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

• Controlli e sanzioni per i datori di lavoro
Spetta ai datori di lavoro garantire il rispetto dell’obbligo del possesso del Green-Pass dei lavoratori.
A tal fine i datori di lavoro dovranno individuare le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e dovranno individuare con atto formale i soggetti incaricati a compiere la verifica del Green Pass. I datori di lavoro inadempienti sui controlli e che non hanno predisposto la modalità di verifica rischiano una sanzione da € 400 a € 1.000.

• Controlli e sanzioni per i dipendenti
Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso al luogo di lavoro violando l’obbligo di Green Pass.

 

Per informazioni e ulteriori approfondimenti contattare il proprio consulente CNA.