Il Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato le Modalità di attuazione della misura di sostegno alle piccole imprese operanti nell’industria del tessile, della moda e degli accessori.
Beneficiari
Imprese di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento di esenzione (Reg. 651/2014), non quotate e che non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa e non sono state costituite a seguito di fusione. Alla data di presentazione della domanda le predette imprese devono:
- risultare iscritte e «attive» nel Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente da non più di cinque anni. Il medesimo requisito deve essere altresì rispettato alla data di concessione dell’aiuto;
- svolgere in Italia una o più delle attività economiche elencate di seguito:
13 – Industrie tessili
14 – Confezione di articoli di abbigliamento; confezione di articoli in pelle e pelliccia
15 – Fabbricazione di articoli in pelle e simili
29.11 – Fabbricazione di parti in legno per calzature
29.12 – Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili
42.00 – Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili
59.60 – Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio
12.10 – Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi
12.20 – Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale
13.01 – Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)
13.09 – Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca
50.50 – Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni
99.20 – Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini
10.10 – Attività di design di moda - essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie; alla data del 31 dicembre 2019, le imprese non dovevano essere in situazione di difficoltà, come disciplinata dall’art. 2, punto 18, del regolamento di esenzione;
- essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi;
- non avere ancora distribuito utili;
- non essere in situazione di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, come disciplinata dall’articolo 2, punto 18, del regolamento di esenzione, ma che lo sono diventate nel periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2021, ferma restando la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, della condizione di cui alla precedente lettera c).
Iniziative ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al decreto i seguenti progetti proposti dai soggetti di cui sopra:
- progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design;
- progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo;
- progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi;
- progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili;
- progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali.
Investimento minimo 50.000 euro massimo 200.000 euro
Durata 18 mesi dal provvedimento di concessione
Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento sostenute dopo la data di presentazione della domanda di agevolazione e relative a:
- acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
- brevetti, programmi informatici e licenze software;
- formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione. La formazione deve essere acquisita da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto.
È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:
- materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
- servizi, diversi da quelli compresi nelle spese di cui sopra, necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
- godimento di beni di terzi;
- personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.
Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese:
- relative a beni usati e a mezzi targati;
- relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
- inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
- sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
- ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
- relative a imposte e tasse.
L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Contributi
Il contributo è concesso nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili nella forma di sovvenzione (contributo a fondo perduto).
Procedure e termini
Le agevolazioni saranno concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Le domande dovranno essere presentate tramite piattaforma informatica Invitalia a partire dalle ore 12 del 22 settembre 2021. Per la presentazione è necessario che il legale rappresentante sia dotato di SPID.
Per informazioni, assistenza e consulenza:
Mariangela Galgani
Tel. 0577 987133 – Cell. 338 1414117
mariangela.galgani@cnasiena.it
Ufficio Credito CNA – Finart Siena
Tel. 0577 260625- tel. 0577260616